AsPIDI Associazione per la Promozione delle Imprese di Documentazione e Informazione
 
 
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Statuto
 

Art. 1 - Denominazione
E' costituita l'Associazione AsPIDI (ASsociazione per la Promozione delle Imprese di Documentazione e Informazione).

Art. 2 - Sede
L'Associazione ha sede legale in Milano, Piazza Leonardo da Vinci n. 3.
L'Associazione potrà istituire altrove, ed anche all'estero, uffici e rappresentanze.

Art. 3 - Oggetto
L'Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di:
1. stimolare l'evoluzione della professione di bibliotecario, archivista, documentalista e più in generale di specialista dell'informazione;
2. tutelare, valorizzare ed estendere l'imprenditoria privata ad alto contenuto professionale nel campo del trattamento dell'informazione;
3. contribuire all'aggiornamento professionale dei soci, nelle discipline e materie utili allo svolgimento del lavoro;
4. coordinare le risorse professionali all'interno dell'Associazione;
5. esercitare e promuovere iniziative nell'interesse comune dei soci ;
6. collaborare con autorità enti e associazioni alla risoluzione dei problemi riguardanti il lavoro delle società associate;
7. compiere ogni altra attività ritenuta utile al conseguimento degli scopi indicati in questo statuto.

Art. 4 - Durata
La durata dell'Associazione è fissata al 31/12/2023 salvo anticipato scioglimento o proroga.

Art. 5 - Associati
Possono essere soci di AsPIDI, oltre alle società soci fondatori, società e ditte con o senza personalità giuridica che svolgono la propria attività nel settore delle biblioteche, degli archivi, dei centri di docu mentazione e degli uffici studi e più in generale nel settore dell'informazione.
Sono considerate soci fondatori dell'Associazione a tutti gli effetti, le Società ammesse dal Consiglio direttivo a farne parte entro 3 mesi dall'atto costitutivo.
Gli interessati a diventare soci devono presentare domanda di ammissione controfirmata per accettazione da due associati, indirizzata al Consiglio direttivo il quale decide a maggioranza assoluta sull'ammissione con l'obbligo di motivazione.
La domanda deve essere firmata dal legale rappresentante dell'organo societario e corredata da idonea documentazione comprovante l'attività della società o ditta quali:
1. verbale dell'organo societario che ha deciso di presentare la domanda (in caso di S.r.l., S.p.A., S.c.r.l.) ovvero autorizzazione dei Soci (in caso di S.n.c., S.a.s.) con autorizzazione al legale rappresentante;
2. statuto della società;
3. bilancio dell'ultimo esercizio o altra documentazione equivalente;
4. curriculum dei lavori effettuati;
5. iscrizione al registro delle imprese
6. ogni altra documentazione comprovante l'attività svolta
Gli associati, al momento dell'iscrizione sono tenuti a versare in via anticipata la quota annuale fissata dall'Assemblea, nonché la quota di ammissione.
L'ammissione è altresì subordinata alla sottoscrizione della dichiarazione di intenti di cui all'art. successivo.

Art. 6 - Dichiarazione di intenti
Ciascuno dei Soci all'atto dell'iscrizione deve presentare un impegno scritto circa i seguenti comportamenti tecnici e deontologici:
1. curare la formazione e l'aggiornamento professionale dei rispettivi operatori;
2. prevedere una figura di controllo e revisione dei lavori effettuati dalla propria società.
3. applicare correttamente la normativa vigente nei rapporti di lavoro con i propri soci e dipendenti.


Art. 7 - Controllo di qualità
Il Consiglio direttivo ha la facoltà di effettuare periodicamente un controllo di qualità sull'operato dei propri associati, a questo scopo può richiedere documentazione, effettuare visite e incontri con gli associati.

Art. 8 - Recesso ed esclusione
La qualità di associato cessa:
1. per cessazione dell'attività dell'associato;
2. per inadempienza degli obblighi assunti a norma di questo statuto;
3. per recesso da comunicare al Consiglio Direttivo;
4. per mancato rispetto di norme deontologiche e professionali, rilevato nei controlli di qualità di cui all'art. 7.
I provvedimenti di esclusione vengono deliberati dal Consiglio Direttivo di sua iniziativa, ovvero su proposta anche di un singolo associato.
Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso a norma del codice civile.
Gli associati receduti od esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né possono pretendere il rimborso dei contributi già versati ovvero di non dover pagare quelli dovuti per l'esercizio in corso.

Art. 9 - Finanziamento dell'Associazione
Ogni associato è tenuto al versamento di una quota di ammissione "una tantum" e di una quota annuale.
La quota di ammissione e la quota annuale vengono stabilite dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo: il loro ammontare resta immodificato sino alla nuova delibera assembleare.
Il versamento della quota di ammissione e della prima quota annuale avviene al momento dell'iscrizione. Il versamento annuale avviene entro il 30 novembre, per l'anno successivo.

Art. 10 - Organi dell'Associazione
Gli organi dell'Associazione sono:
1. Assemblea degli associati
2. Consiglio direttivo
3. Collegio dei revisori dei conti

Art. 11 - Assemblea
L'Assemblea degli associati è formata dai soci in regola col versamento delle quote.
Ogni socio interverrà o in proprio o con un rappresentante munito di delega di regola scritta in calce all'avviso di convocazione.
L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno, per discutere e deliberare sul rendiconto annuale e sul bilancio preventivo.
L'Assemblea che procede all'approvazione del bilancio preventivo, approva anche l'ammontare della quota di iscrizione e di quelle associative annuali, differenziate secondo fasce di fatturato.
Il Presidente deve convocare l'Assemblea quando ne facciano richiesta almeno due dei componenti del Consiglio Direttivo ovvero un terzo degli associati.
La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o fax, da inviarsi a ciascun associato almeno quindici giorni prima della riunione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in caso di sua indisponibilità, nell'ordine:
a. dal vicepresidente;
b. dalla persona designata dagli intervenuti.
Il segretario dell'Assemblea è nominato dal Presidente dell'assemblea.
Per la validità della costituzione dell'assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza in proprio o con delega della maggioranza assoluta degli associati; in seconda convocazione, la costituzione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Per deliberare validamente è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti o rappresentati anche per l'elezione alle cariche sociali.
Ogni associato ha diritto ad un voto. E' data facoltà di farsi rappresentare, per delega scritta di regola in calce all'avviso di convocazione; ciascun delegato non può rappresentare più di tre associati.
Sono esclusiva competenza dell'Assemblea:
a. l'elezione del Consiglio direttivo e delle altre cariche sociali;
b. le deliberazioni sulle modifiche statutarie, sull'indirizzo generale dell'associazione, sulle questioni che siano ad essa sottoposte dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati;
c. le deliberazioni in merito al bilancio preventivo ed al rendiconto annuale.
E' comunque necessaria l'approvazione dela metà più uno del totale degli associati in regola con il pagamento delle quote in caso di modificazioni statutarie.
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Presso la sede dell'associazione sono conservati i registri dei verbali delle assemblee e del Consiglio direttivo.

Art. 12 - Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da tre a cinque membri eletti dall'assemblea tra gli associati o da persone da loro designate.
Il Consiglio direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, il vicepresidente. Il Tesoriere viene eletto, invece, dall'Assemblea anche tra estranei.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e presiede l'assemblea degli associati.
In caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa, lo sostituisce il vicepresidente.
Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo, qualora vengano a mancare uno o più dei membri, deve integrarsi per cooptazione alla prima riunioneutile. La loro nomina deve essere ratificata dalla prima assemblea successiva.
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta egli lo ritenga necessario e comunque non meno di 2 volte l'anno.
Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza di voti dei presenti.
Le deliberazioni del Consiglio direttivo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal membro del Consiglio direttivo fungente da segretario.
Il Consiglio direttivo è munito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
Il Consiglio direttivo predispone il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale, che chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo rendiconto viene predisposto per il periodo dalla data della costituzione fino al 31 dicembre 1996. Propone inoltre l'ammontare delle quote associative.

Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti
L'Assemblea può nominare, tre Revisori dei conti, di cui tre effettivi ed uno supplente in carica tre anni.

Art. 14 - Compensi
Non sono previsti compensi ma solo rimborso spese per i Consiglieri e gli eventuali compensi per i Revisori effettivi dei Conti.

Art. 15 - Fondo comune
Il fondo comune è destinato allo svolgimento di tutte le attività dell'Associazione.
Il fondo comune dell'Associazione è costituito:
a. dalle quote di ammissione e dai contributi associativi annuali versati dai Soci;
b. dagli eventuali proventi generati dalle attività ed iniziative previste dall'art. 3 ;
c. dalle eccedenze attive della gestione;
d. da tutti i contributi e i beni mobili e immobili a qualsiasi titolo acquisiti.

Art. 16
In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea deciderà sulla destinazione del patrimonio.